Circolare elezioni rappresentanti degli studenti
Anche quest’anno il limite per l’elezione dei rappreentanti di classe e d’istituto è fissato per il giorno 31 ottobre, le due elezioni si devono tenere insieme.
Dipartimento dell’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale d’Istruzione e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio VIII -
Circolare Ministeriale 4 settembre 2008, n. 71
MPIAOODGOS prot. n. 9268
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2008/09
Anche per l’anno scolastico 2008/2009 occorre procedere allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.
Si richiamano, al riguardo, le norme regolanti la materia, contenute nell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.
Si ricorda che entro il 31 ottobre 2008 dovranno concludersi le operazioni di voto dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione e quelle dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di II grado. In detti istituti, qualora non sia prevista, in questa tornata elettorale, l’elezione del consiglio d’istituto, gli studenti rinnovano la propria rappresentanza nel consiglio d’istituto medesimo contemporaneamente all’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe.
Si darà luogo alle elezioni del consiglio di circolo/istituto per le istituzioni scolastiche ove l’organismo sia scaduto ovvero venuto a cessare per qualsiasi altra causa. Nelle istituzioni in cui il consiglio, invece, rimanga in carica nell’anno 2008/2009, potranno svolgersi le eventuali elezioni suppletive nel caso sia impossibile sostituire, a causa dell’esaurimento delle rispettive liste, i membri nel frattempo cessati per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità.
Si evidenzia che, in presenza di provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica a decorrere dal 1 settembre 2008, la precitata O.M. n. 277 del 17 giugno 1998 disciplina dettagliatamente i casi in cui cessa il consiglio di circolo/istituto in carica e devono essere, conseguentemente, indette le nuove elezioni. Si precisa, al riguardo, che non potranno effettuarsi le elezioni del consiglio d’istituto nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado. Nelle istituzioni in discorso, pertanto, continuerà ad operare il commissario straordinario.
La data della votazione per le elezioni dei consigli di circolo/istituto sarà fissata dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30. Tale data, comunque, non potrà superare il termine di domenica 16 e lunedì 17 novembre 2008.
Il Direttore Generale Mario G. Dutto