Scheda informativa su tasse scolastiche e contributi volontari: tutto quello che devi sapere sui soldi che dai alla tua scuola! 02/01/12
Tasse scolastiche La materia delle tasse scolastiche riguarda esclusivamente le scuole secondarie superiori. L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, ...
Tasse scolastiche
La materia delle tasse scolastiche riguarda esclusivamente le scuole secondarie superiori.
L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
- Tassa di iscrizione: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.
- Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 euro.
- Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile. 8art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).
- Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).
- Esonero dalla tasse scolastiche: Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma.
Ai sensi del combinato disposto dell’art.1, comma 5, e dell’art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n.76 e dell’art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226, a partire dall’anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all’istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali del 19-6-2003.
Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, a partire dall’anno scolastico 2006/2007.
Contributo scolastico
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Il comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione, della durata di dieci anni, ha tra l’altro stabilito che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226″.
Spese di istruzione – deducibilità
In generale, è consentito dedurre le spese di istruzione relative alla frequenza scolastica e di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione tenuti presso istituti o università italiana o straniere. Per queste ultime la misura degli importi deducibili non può essere superiore all’ammontare dei contributi previsti per i corrispondenti istituti italiani. Le spese sostenute per la frequenza delle Accademie di Belle Arti sono deducibili a condizione che il tipo di corso frequentato sia equiparabile ad un corso di laurea (di primo o secondo livello) o sia comunque assimilabile a un corso di perfezionamento, specializzazione etc.
Riferimenti normativi: Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917
Fonte: http://www.istruzione.it/web/hub/urp/lo-sai-che#fam1
Share
- digg
- technorati
- delicious
- stumbleupon
- myspace
Both comments and pings are currently closed.