Statuto nazionale
Preambolo
L’Unione degli Studenti (UdS), nata nel 1994, è un’organizzazione studentesca d’ispirazione sindacale che promuove la difesa dei diritti degli studenti e il protagonismo degli studenti e delle studentesse, fuori e dentro la scuola.
Tale azione avviene tramite la rappresentanza negli organi collegiali e istituzionali e attraverso la partecipazione attiva, diretta e consapevole dei singoli studenti e studentesse nella costruzione di una scuola pubblica, laica e democratica, di un sapere consapevole e critico, funzionale alla capacità di cogliere le contraddizioni del nostro tempo e di costruire una società dal volto umano, improntata ai principi di libertà, fratellanza e uguaglianza. L’Unione degli Studenti si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana, nata dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, ed è impegnata nel contrastare i nuovi fascismi che covano nella nostra società. È un’organizzazione autonoma, laica, apartitica, aconfessionale, multietnica, antirazzista, antifascista. Rigetta il modello unico neoliberista del mercato, come pure le guerre e le intollerabili violenze che da esso derivano. Anche per questo è impegnata per l’affermazione di una cultura di pace e non violenza La centralità della conoscenza all’interno degli attuali processi di accumulazione della ricchezza, induce a ritenere centrale, nella società, il ruolo dei soggetti in formazione: ecco perché l’Unione è impegnata nell’unificazione delle lotte e delle soggettività del mondo della conoscenza. A tal fine essa promuove, assieme a LINK – Coordinamento Universitario, la Rete della Conoscenza. L’UdS fa parte dell’O.B.E.S.S.U. (Organising Bureau of European School Student Union), il sindacato studentesco europeo. È un’organizzazione nazionale che non persegue fini di lucro.
Titolo I – Principi e finalità
Art. 1 – Costituzione Principi fondamentali
Gli studenti e le studentesse dell’Uds si battono quotidianamente:
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per il rispetto dei diritti degli studenti, perché siano garantiti e valorizzati i diritti contenuti nello Statuto dei diritti degli studenti e delle studentesse e per la rivendicazione di nuovi diritti;
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per la difesa, la rivendicazione e la promozione del principio costituzionale del diritto allo studio e per la realizzazione di un autentico welfare studentesco a tutti il livelli istituzionali;
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contro tutte le forme di autoritarismo dei dirigenti scolastici e dei professori e per una scuola che sappia accogliere le richieste, le istanze e degli studenti e promuova la partecipazione democratica e la creatività studentesche, in un ottica di cooperazione tra studenti e docenti;
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per la piena consapevolezza degli studenti e delle studentesse circa le proprie potenzialità quali soggetti attivi per il cambiamento della propria esistenza e di quella degli altri;
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perché sia valorizzato il protagonismo studentesco negli organi collegiali delle scuole e negli altri luoghi di rappresentanza studentesca, le Consulte provinciali degli studenti, il Forum delle associazioni studentesche e in generale nel contesto territoriale e nazionale;
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per un piano di investimenti straordinari a favore dell’edilizia scolastica e delle strutture innovative e tecnologiche;
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per l’applicazione e la piena valorizzazione del D.P.R. 567/96 e successive integrazioni che consente l’apertura pomeridiana delle scuole per attività extra-curricolari e per lo snellimento delle procedure d’ accesso ai fondi messi a disposizione dallo stesso;
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per una didattica davvero nuova, dove vengano rispettate le inclinazioni, le aspettative e le capacità di tutti, dove le lezioni siano frutto di un progetto didattico partecipato e condiviso da tutte le componenti della scuola, per la valorizzazione di pratiche laboratoriali e stages di qualità che siano accessibili a tutti e a tutte;
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per una didattica protesa alla costruzione di una cultura di pace, una didattica che valorizzi anche la storia e la cultura extraeuropee, che metta al centro i diritti umani;
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perché i docenti vengano valutati e perché gli studenti, i quali vivono direttamente sulla propria pelle tutto i giorni le capacità o le lacune degli insegnanti italiani, abbiano voce in questo processo di valutazione;
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per la riqualificazione della formazione professionale;
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per contrastare e sradicare la cultura mafiosa promuovendo una cultura della cittadinanza, della convivenza civile e dei diritti;
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per la promozione tra i giovani della cittadinanza attiva in tutte le sue forme, attraverso la creazione e l’implementazione di spazi di aggregazione, cultura, ludici, di libera espressione, solidarietà e volontariato;
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per la promozione di politiche di tutela e di sostegno delle persone diversamente abili;
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per la promozione dell’educazione al consumo critico e responsabile contro le ingiustizie sociali connesse al sistema economico mondiale;
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l’individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l’autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
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costruire esperienze di vita associata, conoscenza reciproca e impegno comune fra studenti, cittadini e altre forme associative tramite scambi e patti di collaborazione, gemellaggi nazionali ed internazionali;
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per una rivalutazione della questione meridionale come una questione nazionale fondamentale soprattutto allo sviluppo sociale e formativo del nostro paese;
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la promozione di progetti tematici riguardanti l’informazione sessuale, la pace, il consumo critico, la memoria storica, il razzismo, la cultura della legalità, l’antimafia, il disagio giovanile, l’uso consapevole di sostanze stupefacenti nonché di una politica basata sulla riduzione del danno che possano causare, la solidarietà e la cooperazione internazionale, la difesa dell’ambiente e del nostro patrimonio culturale, storico- artistico anche in collaborazione con Enti Locali;
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l’impegno a costruire forme di relazione stabile fra gli studenti italiani e gli studenti di tutto il mondo;
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contribuire al riconoscimento e all’affermazione del sindacato studentesco.
Rappresentano altri campi d’intervento dell’organizzazione:
gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di:
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programmazione territoriale delle politiche sociali;
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la comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
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le attività educative e formative anche a carattere professionale;
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le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
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le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, d’informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all’interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
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le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
Titolo II – Partecipazione e Democrazia
Art. 2 – Far parte dell’Unione
La vita dell’associazione è improntata al libero dibattito e alla pluralità di posizioni. L’Unione degli Studenti riconosce e valorizza il pluralismo interno e l’autonomia di analisi e di azione delle realtà che la compongono, nel rispetto dei sui valori fondativi. I principi generali ai quali s’ispira e si uniforma la vita dell’Unione degli Studenti sono: l’uguaglianza di diritti di tutti i membri; la democrazia nelle scelte, la trasparenza delle decisioni e nella loro verificabilità. Gli organismi dell’Uds, a tutti i livelli, provano a raggiungere una sintesi attraverso la ricerca del consenso.
Art. 3 – Iscrizione
Possono chiedere di essere iscritti all’Unione degli Studenti tutti gli studenti e le studentesse che si riconoscono nei principi fondamentali dell’associazione, indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, condizione sociale, genere, orientamento sessuale, opinione politica.
La domanda di iscrizione è indifferentemente inoltrata agli organi nazionali dell’associazione o agli organi territoriali della stessa. Lo studente risulta iscritto nell’associazione territoriale corrispondente al luogo dei suoi studi, secondo le regole contenute nei successivi articoli.
L’iscrizione all’Unione ha effetto solo fino al compimento del secondo anno successivo al conseguimento del titolo di studio della scuola secondaria superiore, fatti salvo i membri dell’esecutivo nazionale, i coordinatori regionali e i responsabili di progetti e campagne nazionali ed ulteriori eccezioni deliberate dalla Direzione nazionale.
A tutela dell’organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto. Sono associati onorari dell’Unione degli Studenti, anche in deroga al limite di età, tutti gli ex tesserati che ne fanno richiesta e tutti coloro che intendono sostenere le attività dell’Unione.
Ogni iscritto è tenuto a fornire le informazioni identificative necessarie, così come stabilite dal regolamento del tesseramento.
Art. 3 bis – Modalità d’iscrizione
Due sono le modalità attraverso le quali è possibile iscriversi all’Unione degli Studenti: esse sono la tessera e il manifesto di adesione. Il testo del manifesto di adesione è redatto dalla Direzione nazionale. Il manifesto di adesione è gratuito. In ragione di ciò, in occasione degli appuntamenti nazionali per cui sia prevista la definizione dei delegati territoriali, il regolamento relativo alla specifica iniziativa dovrà individuare un criterio di proporzionalità adeguato tra tessere e manifesti di adesione. Tuttavia, per fare in modo che ogni territorio contribuisca economicamente alla costruzione del bilancio nazionale, in sede di approvazione del regolamento del tesseramento si dovrà fissare una quota minima , in giusta proporzione rispetto al numero dei manifesti d’adesione, che i territori dovranno versare al nazionale.
Art. 4 – Diritti e doveri dell’iscritto
Ogni iscritto, ad eccezione degli associati onorari, ha diritto a:
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concorrere all’elaborazione del programma e a partecipare alle attività promosse dall’associazione;
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essere informato sulle decisioni assunte dagli organismi nazionali;
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eleggere ed essere eletto negli organismi dirigenti, locali e nazionali.
Ogni iscritto è tenuto a:
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osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
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versare alle scadenze stabilite le quote sociali eventualmente decise dagli organismi dirigenti territoriali;
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rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organismi di garanzia dell’associazione.
Salvo diritto di recesso, la decadenza degli associati avviene:
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in caso di scioglimento dell’associazione;
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per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
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per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
Titolo III – Il sistema istituzionale
Art. 5
L’Unione degli Studenti è una associazione nazionale. Possono far parte dell’Unione associazioni, gruppi e collettivi operanti nelle scuole secondarie superiori che intendono confederarsi all’Unione degli Studenti.
Art. 6 – Organismi territoriali
L’Unione degli studenti promuove la più ampia partecipazione degli iscritti. Essa si articola nei seguenti livelli:
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Associazioni, gruppi o collettivi d’istituto, che aderiscono all’Uds o sono ad essa confederate secondo le modalità previste dal presente statuto;
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Associazioni, gruppi, collettivi e aree territoriali, che aderiscono all’Uds o sono ad essa confederate secondo le modalità previste dal presente statuto. La forma associativa in questo caso deve essere approvata dal coordinamento provinciale di riferimento;
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Coordinamenti provinciali;
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Coordinamenti regionali.
Art. 7 – Associazione, gruppo, collettivo d’istituto
Le associazioni, gruppi o collettivi d’istituto che fanno parte dell’Unione degli Studenti costituiscono il principale livello di attività e sintesi politica ed organizzativa all’interno delle singole scuole. Rappresentano l’associazione nei confronti delle scuole in cui operano. Fanno parte dell’associazione o del collettivo d’istituto tutti gli aderenti all’Uds presenti nella scuola. L’associazione, il gruppo o il collettivo d’istituto si strutturano organizzativamente in modo autonomo secondo le proprie esigenze; devono essere riconosciuti dal Coordinamento provinciale o, in assenza, dal Coordinamento regionale.
Art 8 – Associazione territoriale
Le associazioni territoriali dell’Unione degli Studenti sono il luogo di coordinamento e di sintesi politica delle strutture d’istituto presenti sul territorio di un comune o di più comuni aggregati.
Esse costituiscono il luogo privilegiato di analisi e di promozione delle iniziative.
Si ispirano a regole di democrazia e partecipazione, intese come elementi necessari per conseguire le finalità dell’organizzazione, il rispetto delle idee altrui, la solidarietà.
La struttura territoriale sviluppa i rapporti con gli Enti Locali corrispondenti e con altre strutture presenti sul territorio. Essa inoltre è competente per le vertenze relative alle scuole e agli uffici periferici della Direzione scolastica regionale di riferimento. La struttura territoriale può promuovere autonome iniziative nel livello corrispondente.
Le strutture territoriali si organizzano in modo autonomo secondo le proprie esigenze, fatta eccezione per l’individuazione di un coordinatore territoriale, che deve essere eletto democraticamente da tutti gli associati del livello corrispondente.
Per quanto riguarda le città cosiddette metropolitane, è possibile dotarsi di dispositivi organizzativi idonei a garantire la maggiore presenza possibile sul territorio di riferimento; la natura di questi dispositivi è libera, fatta salva l’approvazione del Coordinamento provinciale di riferimento.
Ogni struttura è parte integrante del coordinamento cittadino di riferimento. In caso di aree territoriali, l’accorpamento di più città deve essere approvato dal Coordinamento provinciale di riferimento e con il voto favorevole di tutte le realtà interessate.
La denominazione delle associazioni locali è data dal nome “Unione degli studenti”, seguito dalla dicitura della città o del territorio di riferimento.
L’esecutivo nazionale è responsabile, annualmente, del monitoraggio e del censimento di tutte le organizzazioni territoriali, che deve avvenire entro un termine stabilito dalla direzione nazionale.
Deve essere altresì individuato un responsabile del tesseramento; qualora il responsabile del tesseramento non venga individuato, tale delega è assegnata automaticamente al Coordinatore.
Art. 9 – Coordinamenti provinciali
I Coordinamenti provinciali costituiscono la sede del confronto delle varie esperienze territoriali per l’elaborazione politica e la programmazione delle attività su base provinciale. Ad essi è demandato il rapporto con tutti gli enti locali di riferimento; è loro compito prioritario gestire tutte le vertenze aperte nelle scuole e negli Uffici Periferici delle Direzioni scolastiche regionali di riferimento.
Per istituire un coordinamento provinciale è necessaria la presenza di almeno due associazioni territoriali o cittadine confederate all’Unione degli Studenti nella provincia di riferimento. La nascita del coordinamento deve essere approvata dalle associazioni della provincia riunite in una assemblea unitaria, previo consenso del coordinamento nazionale come da articolo 15.
Si strutturano organizzativamente in modo autonomo, fatta salva l’individuazione di un Coordinatore provinciale, cui spetta la rappresentanza del Coordinamento, e di un responsabile organizzazione, che devono essere eletti democraticamente da tutti gli associati del livello corrispondente.
Deve essere altresì individuato un responsabile del tesseramento; qualora il responsabile del tesseramento non venga individuato, tale delega è assegnata automaticamente al Responsabile dell’Organizzazione. Il responsabile organizzazione alla sua elezione dal coordinamento di riferimento assume automaticamente compiti di tesoreria e amministrazione per il livello provinciale dell’associazione. Il responsabile organizzazione provinciale ha il compito di presentare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e nel caso l’associazione decida di aprire un conto corrente ne è firmatario con il coordinatore dell’associazione territoriale. Il responsabile organizzazione si occupa delle politiche di autofinanziamento e coordina il dipartimento organizzazione territoriale. In caso di assenza forzata del responsabile organizzazione i suoi compiti sono temporaneamente delegati ad un delegato eletto dal coordinamento di riferimento, escluso il coordinatore provinciale.
I Coordinamenti provinciali eleggono i delegati al Congresso nazionale. Il Coordinamento Provinciale è tenuto a presentare ogni anno all’Esecutivo Nazionale la lista degli iscritti e a versare nelle casse dell’Associazione Nazionale i ricavi derivati dalle quote minime del tesseramento provinciale.
Le quote minime sono fissate annualmente in sede di approvazione del regolamento del tesseramento. In alternativa può essere versato il corrispettivo economico di tali quote derivante esclusivamente dall’erogazione di servizi informali agli studenti o dalle libere contribuzioni degli studenti stessi. Non possono rientrare in alcun modo nell’ammontare complessivo delle quote minime somme derivanti da contributi privati di soggetti terzi diversi dai singoli studenti. Nelle realtà dove é presente l’LINK – Coordinamento Universitario il coordinatore locale di LINK è invitato permanente al coordinamento provinciale dell’Unione degli Studenti. La nascita di una nuova struttura provinciale è approvata dal Coordinamento nazionale.
Art. 10 – Coordinamenti regionali
Fatta salva l’autonomia politica dei Coordinamenti provinciali e territoriali, i Coordinamenti regionali sono luogo di sintesi politica e di indirizzo per quanto riguarda le politiche regionali.
Sono formati da un rappresentate per ogni associazione territoriale; si strutturano organizzativamente in modo autonomo, fatta salva l’individuazione di un Coordinatore regionale, cui spetta la rappresentanza del Coordinamento, e di un responsabile organizzazione, che devono essere eletti democraticamente dall’intero coordinamento.
La costituzione di un Coordinamento regionale avviene tramite congresso regionale, da convocarsi da parte del Coordinatore Nazionale, successivamente al parere favorevole espresso della direzione nazionale. Il coordinamento regionale si dota di un proprio regolamento conforme al presente statuto.
Art. 11 – Confederazione
Al fine di migliorare la contaminazione e la partecipazione degli studenti alla vita dell’associazione, è attivo un livello confederale di adesione all’organizzazione, ovvero di confederazione di altre associazioni, gruppi e collettivi.
Art. 12 – Modalità della confederazione
Un gruppo, un’associazione o un collettivo, possono essere confederate all’Unione degli Studenti, purché condividano i principi fondamentali dell’Unione degli Studenti. È necessario stilare un patto di lavoro che disciplini il rapporto tra il soggetto confederato e l’Unione degli Studenti, il patto deve essere approvato dal Coordinamento provinciale di riferimento o dalla direzione nazionale qualora non esista altra realtà di livello analogo. Può essere previsto o meno un termine al patto di lavoro, al termine del quale il soggetto confederato può scegliere o meno di trasformarsi in una realtà associata dell’Unione degli Studenti. La realtà confederata partecipa ai coordinamenti nazionali esprimendo un rappresentate, partecipa, inoltre, a tutte le altre attività dell’organizzazione.
Art. 13 – Organismi nazionali
Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse e specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell’Unione degli studenti nella sua dimensione nazionale. Sono Organismi di direzione nazionale:
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Il congresso nazionale
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Il coordinamento nazionale
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La direzione nazionale
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L’esecutivo nazionale
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Il coordinatore nazionale
Art. 14 – Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni due anni. È costituito dai delegati eletti nei Coordinamenti provinciali in modo democratico, come da apposito regolamento stilato dal Coordinamento nazionale. Esso ha i seguenti compiti:
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discutere ed approvare il programma generale dell’Unione degli Studenti;
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eleggere la direzione nazionale;
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discutere e approvare gli emendamenti allo statuto nazionale;
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eleggere il Comitato dei garanti su proposta della direzione nazionale.
Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria: in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta approvata dai due terzi dei componenti del Coordinamento Nazionale come da articolo 15. In questo caso il congresso straordinario può avere un ordine del giorno proposto nella convocazione.
Art. 15 – Coordinamento nazionale
Il Coordinamento nazionale è il massimo organo di indirizzo dell’Unione degli Studenti tra un congresso e l’altro. È formato dai membri della direzione nazionale, dai Coordinatori delle associazioni territoriali e dai rappresentati o portavoce delle realtà confederate. Sono invitati tutti i rappresentati, delegati, portavoce dei collettivi, delle associazioni o dei gruppi che aderiscono alle campagne tematiche dell’Unione degli studenti. Esso ha il compito di:
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garantire il più ampio confronto tra tutte le realtà dell’associazione;
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applicare le decisioni assunte al Congresso;
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discutere e approvare il programma annuale delle attività;
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fissare, nell’ultima seduta dell’anno solare, modi e tempi del tesseramento nazionale;
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fissare inoltre su proposta del Responsabile dell’Organizzazione nazionale, sentita la Direzione nazionale il costo minimo della tessera nazionale;
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convocare il congresso ordinario e ne approva il, regolamento;
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approvare la nascita dei coordinamenti provinciali;
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discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché eventuali variazioni; − eleggere i sostituti dei membri decaduti o dimissionari della Direzione nazionale;
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eleggere il Coordinatore nazionale;
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eleggere, su proposta del Coordinatore nazionale, l’Esecutivo nazionale.
Il Coordinamento nazionale può sfiduciare, con voto motivato dei due terzi dei propri membri, il Coordinatore nazionale. In questo caso è convocato automaticamente il Congresso straordinario.
Il Coordinamento nazionale è convocato dall’Esecutivo nazionale; la convocazione avviene, di norma, almeno una volta ogni tre mesi; può autoconvocarsi su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. I membri possono delegare loro rappresentati.
Art. 16 – Direzione nazionale
La Direzione nazionale è la sede del governo ordinario dell’Unione degli Studenti.
Ha il compito di attuare le scelte strategiche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento nazionale; si pronuncia in modo vincolante sulla costituzione di nuovi coordinamenti regionali.
È composta da almeno 10 membri elettivi, designati dal Congresso nazionale.
Sono altresì membri di diritto della direzione nazionale: il Coordinatore nazionale, l’Esecutivo nazionale, i Coordinatori regionali e i membri del Board dell’O.b.e.s.s.u. iscritti all’Unione degli Studenti.
Al fine di potenziare e rendere maggiormente partecipata e continua l’elaborazione dell’associazione, è possibile assegnare deleghe tematiche a singoli membri di Direzione, e costituire dipartimenti tematici. Tali dipartimenti, aperti a tutti gli iscritti all’Associazione, sono coordinati ognuno da un responsabile di dipartimento, eletto dalla direzione nazionale con una maggioranza di due terzi, su proposta del Coordinatore nazionale tra i componenti la Direzione nazionale, eccezion fatta per i Coordinatori Regionali.
Fatta salva la possibilità di strutturare ulteriori Dipartimenti tematici, eventualmente deliberata con maggioranza di due terzi dalla stessa Direzione nazionale, è obbligatoria la costituzione, entro la seduta di insediamento della Direzione nazionale, del Dipartimento Organizzazione, del Dipartimento Esteri e del Dipartimento Vertenze.
Il Dipartimento Organizzazione è composto da tutti i responsabili dell’organizzazione provinciali e regionali ed è coordinato dal Responsabile dell’Organizzazione Nazionale. Ogni dipartimento ha l’obbligo di presentare periodicamente al Responsabile dell’organizzazione e al coordinamento nazionale i suoi bilanci.
La Direzione nazionale è convocata dall’Esecutivo nazionale; può autoconvocarsi su richiesta di almeno un terzo dei membri. La convocazione avviene di norma almeno una volta ogni due mesi. I membri ordinari decadono dalla direzione nazionale in seguita a quattro assenze consecutive ingiustificate.
Il regolamento interno della direzione nazionale è approvato dal Congresso e modificabile dal Coordinamento nazionale a maggioranza assoluta dei presenti. I verbali delle Direzione nazionali, redatti dal Coordinatore nazionale o da un suo delegato, approvati il giorno stesso della conclusione della Direzione, sono inviati al Coordinamento nazionale entro e non oltre due settimane dallo svolgimento della Direzione.
La Direzione ha inoltre il compito di approvare, con una maggioranza di almeno due terzi, il regolamento del tesseramento proposto dal Responsabile dell’Organizzazione.
Art. 17 – Esecutivo nazionale
L’esecutivo nazionale attiva le scelte di programma assunte dalla Direzione nazionale e coordina le iniziative ad esse connesse; è formato da un numero di componenti variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 8, oltre al coordinatore nazionale in quanto membro di diritto. Resta in carica 2 anni.
Al suo interno deve essere individuato un Responsabile dell’Organizzazione; gli altri membri assumono funzioni non necessariamente fisse, individuate dal Coordinatore Nazionale, che devono essere comunicate al Coordinamento nazionale. I membri dell’esecutivo nazionale non possono essere rieletti per più di due mandati congressuali.
Art. 18 – Coordinatore nazionale
Il coordinatore nazionale rappresenta ed esprime l’unità dell’associazione, ne esercita il coordinamento politico, propone i componenti dell’esecutivo nazionale. È componente di diritto dell’Esecutivo nazionale. Egli rappresenta l’associazione in giudizio verso terzi e ne è il legale rappresentante. Non può essere rieletto per più di due mandati congressuali.
Art. 19 – Organismi nazionali di confronto e analisi
Al fine di favorire il più ampio confronto fra le realtà e l’approfondimento di singole tematiche, sono attivati organismi nazionali di confronto e analisi, essi sono:
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L’Assemblea nazionale;
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Conferenza dei regionali;
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Coordinamenti d’area territoriali;
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Commissione di monitoraggio sull’uguaglianza di genere;
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Conferenze.
Art. 20 – Assemblea nazionale
È convocata periodicamente l’Assemblea nazionale, alla quale partecipano, oltre ai membri del Coordinamento nazionale dell’Uds, tutti gli studenti e le studentesse che desiderino prendervi parte. Eventuali associazioni, gruppi o collettivi nazionali, sono invitati dalla direziona nazionale. L’assemblea nazionale discute di politiche generali, elabora proposte di iniziativa politica, favorisce il confronto tra realtà locali, può dividersi in gruppi di lavoro. È convocata dal Coordinamento nazionale, qualora se ne verificasse l’urgenza è convocata della Direzione nazionale.
Art. 21 – Conferenza dei Coordinatori regionali
La Conferenza dei coordinatori regionali è il principale luogo di confronto fra i coordinatori regionali dell’Unione degli Studenti sulle politiche organizzative e di radicamento. È convocata e presieduta dal Responsabile Organizzazione nazionale prima di ogni direzione nazionale. Può autoconvocarsi su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri
Art. 22 – Conferenze
Per esaminare lo stato dell’organizzazione o specifici problemi politici, possono essere convocate conferenze nazionali. Sono convocate dal Coordinamento nazionale, che stabilisce gli obiettivi della conferenza e le modalità di svolgimento attraverso la redazione e l’approvazione di un regolamento della conferenza. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi. Le Conferenze possono anche essere regionali o provinciali: in questo caso sono convocate dal coordinamento corrispondente che approva anche il regolamento
Art. 23 – Coordinamenti d’area
I coordinamenti d’area sono composti dalle realtà locali di una precisa area geografica del paese individuata sulla base di comuni necessità di azione sindacale, quindi possono prendervi parte realtà dell’Unione degli Studenti presenti in diverse regioni.
I coordinamenti d’area sono convocati dall’esecutivo nazionale, dalla direzione nazionale o dalla maggioranza assoluta dei coordinatori delle realtà territoriali di almeno tre regioni dove è presente l’Unione degli Studenti.
I coordinamenti d’area sono luoghi di confronto e analisi delle esigenze che accomunano i territori coinvolti, possono aprire vertenze con il Governo facendo riferimento al coordinatore nazionale o ad un membro dell’esecutivo nazionale specificamente delegato, salvo specifica delega approvata dalla direzione nazionale. Sono invitati di diritto dei coordinamenti d’area i membri dell’esecutivo nazionale.
Titolo IV – Attività dell’Unione
Art. 24 – Vertenze
Circa le vertenze con le scuole, con le Direzioni scolastiche regionali e gli uffici periferici, con le Province e con i comuni, sono responsabili i Coordinatori territoriali. I Rapporti con il Direttore scolastico regionale e con il governo Regionale sono tenuti di norma dal Coordinatore regionale o, nel caso in cui non esista un Coordinamento regionale, dai coordinatori provinciali. In ogni caso le relative iniziative di coordinatori di associazioni provinciali e/o territoriali devono essere comunicate e condivise con il Coordinatore regionale ove istituito. Le vertenze con il Ministero dell’Istruzione, con il Governo nazionale o con altre Istituzioni nazionali, sono seguite direttamente dal Coordinatore nazionale o da un membro dell’esecutivo nazionale specificamente delegato.
Art. 25 – Commissione di monitoraggio sull’uguaglianza di genere
La Commissione di monitoraggio sull’uguaglianza di genere è composta da un minimo di 4 a un massimo di 6 persone, di cui metà della Direzione Nazionale e metà del Coordinamento Nazionale, nel rispetto dell’uguaglianza di genere.
Il mandato della Commissione è di un anno.
I membri della Commissione sono eletti in modo democratico dal Congresso Nazionale o, tra un congresso e l’altro, dal Coordinamento Nazionale. I membri della Commissione non possono essere rieletti per più di due mandati.
La Commissione ha il compito di:
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monitorare e valutare la situazione interna all’associazione sull’uguaglianza di genere;
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promuovere momenti di dibattito ed iniziative sul tema dell’uguaglianza di genere;
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presentare una relazione ad ogni appuntamento nazionale sui risultati del monitoraggio, sulle iniziative stesse e sull’impatto che queste hanno avuto sulla promozione dell’uguaglianza di genere nell’associazione. La Commissione ha il potere di monitorare e valutare l’uguaglianza di genere nella struttura dell’associazione, negli organi dell’associazione, nella distribuzione delle deleghe, nei documenti politici, nel linguaggio, nelle azioni politiche. La relazione che la Commissione presenta ad ogni appuntamento nazionale, deve essere inserita nei verbali.
Art. 26 – Internazionali
L’Unione degli studenti, consapevole della necessità di un livello di confronto e di mobilitazione degli studenti più ampio rispetto al livello nazionale, si impegna a promuovere luoghi di confronto degli studenti a livello europeo e mondiale ed ad essere protagonista di momenti dei mobilitazione internazionale degli studenti. A tal fine l’Uds partecipa attivamente alle iniziative promosse dall’Obessu ed alle assemblee studentesche europee e mondiali. L’Uds, per decisone della Direzione nazionale, può aderire a organismi e federazioni internazionali operanti con finalità concordi alle proprie.
Art. 27 – Servizi
L’Unione degli studenti considera la tutela e i servizi alla persona complementari e inscindibili alla rappresentanza del sindacato e in questo contesto la finalità della politica dei servizi dell’unione è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà. Per realizzare efficacemente la tutela dei diritti individuali degli iscritti e degli studenti, l’Uds promuove la costituzione di specifiche strutture per l’erogazione di servizi alla stessa coordinate ed investe nelle Mutua studentesca ove è presente. L’esercizio dell’indirizzo e del controllo delle rispettive attività spetta alla direzione nazionale.
Art. 28 – Patti di lavoro con altre organizzazioni
L’Unione degli studenti può stipulare con associazioni, organizzazioni, centri culturali, fondazioni, cooperative e soggetti del no-profit patti di lavoro che impegnino reciprocamente le organizzazioni.
Il patto garantisce le reciproche autonomie politiche ed organizzative: esso è deliberato dalla direzione nazionale dell’Unione degli studenti, cui spetta il compito di verificarne l’efficacia e, qualora lo ritenga necessario, chiedere che esso sia revocato.
L’Unione degli Studenti territoriale può stipulare patti di lavoro con associazioni, organizzazioni, centri culturali, fondazioni, cooperative e soggetti del no-profit di livello analogo. I patti di lavoro devono essere approvati dal coordinamento di riferimento previa approvazione finale dal coordinamento regionale ove presente.
Titolo V – Patrimonio, risorse, amministrazione
Art. 29 Amministrazione
L’Unione degli studenti può dotarsi di un Responsabile amministrazione, interno o esterno all’esecutivo nazionale; qualora il responsabile amministrazione non viene individuato, tale delega è assegnata automaticamente al Responsabile dell’organizzazione.
I Bilanci, preventivo e consuntivo, sono redatti dal Responsabile amministrazione e devono essere approvati ogni anno dal Coordinamento nazionale. Tutti i conti correnti aperti dall’organizzazione sono a firma del Coordinatore nazionale, o di un suo delegato, del Responsabile Organizzazione ed, eventualmente, del Responsabile amministrazione.
Tutti i coordinamenti provinciali e regionali devono approvare annualmente, all’interno dei rispettivi coordinamenti, il proprio bilancio, che deve essere trasmesso al Coordinamento nazionale.
Art. 30 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:
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beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
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eccedenze degli esercizi annuali;
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erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
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partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Art. 31 Finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
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i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
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i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
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i contributi pubblici e privati;
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ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Art. 32 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo deve essere discusso ed approvato entro l’inizio dell’Esercizio a cui si riferisce; il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, deve essere approvato dal Coordinamento Nazionale entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento.
Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonchè la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
Il Coordinamento nazionale può approvare piani pluriennali di investimento.
Art. 33 – Responsabilità legali
Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
Il Coordinatore Nazionale è responsabile dell’esercizio finanziario dell’Associazione nazionale, è il legale rappresentante della stessa a livello nazionale e la rappresenta in giudizio.
I Coordinatori delle associazioni territoriali sono responsabili dell’esercizio finanziario delle rispettive Associazioni territoriali, sono i legali rappresentanti delle stesse a livello territoriale e la rappresentano in giudizio.
Ciascuna associazione territoriale ha un proprio fondo comune ai sensi dell’art. 37 c.c.
L’Associazione Nazionale ed il Coordinatore Nazionale non rispondono in alcun caso dei debiti contratti dalle Associazioni Territoriali.
Le associazioni, collettivi o gruppi confederati all’Unione degli Studenti hanno una gestione patrimoniale e finanziaria del tutto autonoma e distinta da quella dell’Unione, salvo il versamento di eventuali quote di iscrizione o adesione.
Titolo VI Giurisdizione interna
Art. 34 – Collegio dei garanti
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di:
-
interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
-
emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
-
dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
Il collegio dei garanti interviene a seguito di richiesta o ricorso di parte. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e deve sentire le parti interessate. Le delibere del Collegio sono deliberate a maggioranza dei membri e succintamente motivate; sono immediatamente esecutive.
Il Collegio dei Garanti è formato da 3 componenti effettivi eletti dal congresso nazionale tra gli iscritti onorari che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico e che non rivestano nessun altro incarico all’interno dell’organizzazione.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell’ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti eventualmente previsti nei regolamenti degli organi territoriali.
Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere valutato e approvato dalla direzione nazionale.
Art 35- Incompatibilità
Qualsiasi carica esecutiva di livello territoriale dell’Unione degli Studenti è incompatibile con la presenza all’interno di organismi esecutivi di livello analogo, superiore, o inferiore fino al livello provinciale di un partito o di una giovanile di partito o di un’altra associazione studentesca delle scuole superiori; gli incarichi di livello nazionale all’interno dell’UdS sono incompatibili con incarichi esecutivi di pari livello o di livello inferiore fino ai livelli provinciali di un partito o di una giovanile di partito o di un’altra associazione studentesca delle scuole superiori. Qualsiasi carica dell’Unione degli studenti è incompatibile con la qualità di componente delle assemblee elettive dello Stato Italiano e dell’Unione Europea a tutti i livelli istituzionali. Tale incompatibilità non si estende alle assemblee o organismi elettivi interni all’amministrazione della Pubblica Istruzione o comunque finalizzati alla rappresentanza studentesca e/o giovanile a livello territoriale o nazionale.
La candidatura ai sopra menzionati uffici comporta l’immediata sospensione del candidato dalle cariche associative ricoperte sino ad elezione espletata. Il Coordinamento provinciale può disporre la revoca della sospensione in caso di mancata elezione; in caso di dirigenti regionali, tale revoca può essere disposta dal coordinamento regionale; in caso di dirigenti nazionali tale revoca può essere disposta dalla direzione nazionale.
L’incompatibilità determina l’immediata decadenza da ogni incarico; la decadenza è automatica. È responsabilità della direzione nazionale garantirne la concreta attuazione.
Art. 36 – Espulsione
In caso di gravissime violazioni dello statuto o per gravi e comprovati motivi, l’Esecutivo
nazionale può avviare il meccanismo di espulsione di un iscritto. Durante tale periodo si è
sospesi da ogni incarico eventualmente ricoperto.
L’espulsione dall’organizzazione diviene definitiva con il voto dei 4\5 della direzione nazionale.
Art. 37 – Commissariamento
Per gravissime violazioni dello Statuto può essere stabilita l’immediata decadenza di un organismo provinciale e l’invio di un commissario per ripristinare le condizioni di normale agibilità democratica.
Esso ha una durata definita (al massimo un anno) è proposto dall’Esecutivo nazionale e deve essere approvato dalla Direzione nazionale a maggioranza dei 2\3.
Analoga procedura osservano i Coordinamenti provinciali per il commissariamento di associazioni, gruppi o collettivi territoriali: in questo caso è necessario il voto del coordinamento provinciale e della direzione nazionali .
Contro il commissariamento reputato ingiusto è ammesso ricorso al Comitato dei garanti Nazionale.
Art. 38 – Modifiche allo statuto
Le modifiche al presente statuto sono approvate dal Congresso nazionale.
Le modifiche allo Statuto devono essere approvate a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
Per eventuali modifiche relative alla struttura organizzativa nazionale che rispettino i principi fondamentali dello Statuto e per integrare e completare le norme statutarie si prevedono appositi regolamenti approvati a maggioranza assoluta dei presenti del Coordinamento nazionale.
Art. 39 – Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’Associazione Unione degli Studenti può essere deliberata dalla maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto in un Congresso appositamente convocato; in tal caso si deve deliberare sulla destinazione del patrimonio, dedotte le passività.
Art. 40 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
Titolo VII – Durata e Sede
Art. 41 – Durata e Sede
L’Associazione ha durata illimitata e sede nazionale in Roma. L’Associazione potrà istituire sedi distaccate ovunque lo ritenga necessario, anche all’estero, per il raggiungimento dei propri fini statutari.
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